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MOHAMED DAKI espulso dal Ministro Giuseppe Pisanu
Il Viminale decide l'immediata espulsione del marocchino assolto dai giudici per terrorismo, ma condannato per reati minori su cui gravava già un'ordinanza di espulsione precedente, mai eseguita
12 Dicembre 2005
Questa è una delle notizie che probabilmente terranno banco per molto tempo nei salotti della politica e non soltanto lì, nei siti, nei blog, se ne parlerà per la strada, al bar, andando al lavoro o nei circoli di quartiere, ma sarà molto difficile non dedicare almeno un pensiero a questa sconcertante e tragica vicenda. Ora preferisco riassumere l’accaduto prendendo i pezzi che l’ANSA, pur nella sua “leggera addomesticazione”, ha trasmesso attraverso la rete e li pubblico senza correzioni, nel loro ordine logico e temporale.
Le conclusioni che se ne traggono, secondo il mio parere possono certamente aprire dibattiti infiniti, ma io credo sia possibile focalizzare l'attenzione su alcuni elementi, per essere d'accordo con il Viminale e con il ministro che ha fatto ciò che doveva fare, nel rispetto delle leggi italiane, cercando di salvaguardare i cittadini e la nazione dai pericoli che il terrorismo islamico rappresenta, senza commettere abusi o illeciti, checché i benpensanti ne dicano e ne troveranno certo tante da dire, come sempre.
1 - Se è vero come sostenuto dalle due sentenze che il Mohamed Daki non è un terrorista, ma un guerrigliero resistente, come mai un marocchino fa il guerrigliero in terra straniera? I resistenti italiani in tempo di guerra erano forse di altra nazionalità? Gli infiltrati di altre nazioni che collaboravano non erano forse considerati spie e fucilati all'istante? 2 - E' o non è il terrorismo un'entità transnazionale, che comprende al suo interno ogni differente nazionalità e possiede un unico obiettivo che accomuna i terroristi di tutto il mondo - in particolare gli islamici - la cui finalità è combattere e sottomettere l'occidente con il terrore e la distruzione che questo comporta? 3 - Se esistono leggi che prevedono l'espulsione degli stranieri non in regola, quando questi hanno commesso reati, cosa ci faceva Daki ancora in Italia, visto che ne aveva già avuto uno di ordine di espulsione? 4 - Avendo avuto una seconda condanna, anche se per reati minori, l'ordine di espulsione sono diventati due, di conseguenza era giusto applicarli o bisognava continuare a fingere che non esistesse un problema? 5 - Ha o non ha, il ministro Pisanu il dovere di pensare e garantire la sicurezza dei cittadini Italiani e dell'Italia? 6 - Se Mohamed Daki è una brava persona, qual'è il problema che dovrà affrontare tornando al suo paese? Forse ha dei procedimenti penali sospesi? Se sì, sono affari suoi e bene ha fatto doppiamente il Ministro a far rispettare gli atti di espulsione. Se no, non ha nulla da temere. 7 - Perché l'espulsione del tunisino Gharsellaoui Mohamed Akremi, non ottiene da parte dell'opinione pubblica e del suo avvocato altrettanta attenzione e sensibilità? Forse è proprio la simpatia che un probabile terrorista suscita nei "negazionisti italiani" quella che ha fatto scattare l'indignazione della sinistra benpensante e di tutti quei gruppi estremisti, di cui ormai il paese pullula? 8 - Ma non da ultimo: ha una società il diritto e il dovere di difendersi e di difendere i propri figli e il proprio territorio?
Io sono fermamente convinta che non esistano dubbi in proposito, Mohamed Daki è stato fortunato che ha avuto problemi con la Giustizia Italiana, se li avesse avuti in Germania, in Inghilterra o in America, 15 o 20 anni non glieli levava nessuno, con sollevazione e scandalo dei benpensanti. Se li avesse avuti in Cina, in Iran, in Pakistan, in Palestina, o in Vietnam, non saremmo qui a parlarne: sarebbe semplicemente scomparso, con il tacito assenso o l'indifferenza totale dei bempensanti.
Piaccia o non piaccia, quest'uomo susciti pena o comprensione , restano i fatti e la realtà e non possono essere manipolati a favore di un nugolo di estremisti radicali che continuano oggi quello che hanno iniziato con l'avvento della rivoluzione Russa, odiare e combattere la propria società, senza comprendere che si può migliorarla se il tanto decantato pacifismo e tolleranza hanno ragione di essere applicati prima di tutto in casa propria. Con che diritto si vantano di stare dalla parte della pace se non sanno fare la pace nemmeno con la propria nazione e i propri concittadini? Le ipocrisie sono quanto di peggio una società possa dover affrontare, perché nascondere i problemi non permette di affrontarli e soprattutto non permette di risolverli e non saranno le rivoluzioni, apparentemente pacifiche quelle che poi vediamo nelle nostre strade, messe a ferro e a fuoco da quei "pacifisti di maniera" a far sì che si possa andare verso un futuro migliore.
Alla
base di questi movimenti c'è un sentimento comune a chi vi appartiene e
questo è l'invidia. Produce le azioni più cattive che possano albergare
nella mente umana arrivando sino all'odio, che semina altro odio e innesca
una catena i cui anelli è difficile spezzare.
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LE ESPULSIONI TERRORISMO: ESPULSO MAROCCHINO DAKI; LEGALE, UNA RIVALSA - Notizia Ansa 11.12.2005 MILANO - E' stato espulso ieri dall'Italia Mohammed Daki, il marocchino assolto il 28 novembre scorso in secondo grado a Milano dalle accuse di terrorismo internazionale e ricettazione di documenti falsi. ''Questo provvedimento, dato che c'e' stata un'assoluzione, sa molto di rivalsa per quello che Daki ha dichiarato, e cioe' di essere stato sottoposto a interrogatori illegali. Se volevano chiarire la vicenda non l'avrebbero espulso''. Cosi' l'avvocato Vainer Burani ha commentato l'espulsione dall'Italia di Daki. Il difensore, che ha definito il provvedimento di espulsione ''molto grave'', ha spiegato che ieri mattina verso le 6 Daki e' stato ''prelevato'' dalla Digos dal dormitorio della Caritas di Reggio Emilia, citta' dove il marocchino aveva l'obbligo di dimora e di firma, ed e' stato portato all'aeroporto di Malpensa. Da qui Daki, secondo quanto riferito dall'avvocato, verso le 11 e' stato imbarcato su un volo diretto a Casablanca, dove sarebbe giunto nel primo pomeriggio. Attorno alle 17 sarebbe stato trasferito in una caserma della polizia locale. ''Sono molto preoccupato, fai quello che puoi'', queste le parole dette via cellulare da Daki al suo legale poco prima di salire sull'aereo. ''Ho cercato di tranquillizzarlo - ha aggiunto l'avvocato Burani -. Sono riuscito a mettermi in contatto con i suoi familiari e anche loro sono molto preoccupati perche' non sanno cosa accadra' di lui''. ''Spero che chi abbia preso la decisione di espellere Daki - ha concluso il difensore - abbia valutato tutto quello che in Marocco puo' succedere. E spero che abbia tenuto conto che l'Italia non puo' consegnare persone a Stati nei quali non e' garantito il rispetto dei diritti umani. C'e' di che allarmarsi''.
TERRORISMO: OLTRE A DAKI ESPULSO ANCHE UN TUNISINO - Da Il Passaporto 11.12.2005 Non solo il marocchino Daki Mohamed e' stato espulso dall'Italia, il ministero dell'Interno, infatti, nel confermare il provvedimento per Daki, in una nota, informa che la stessa decisione e' stata adottata ieri anche per un'altra persona sospettata di terrorismo. Si tratta di Gharsellaoui Mohamed Akremi, tunisino, anche lui espulso per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. 11.12.2005 |
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LE SPIEGAZIONI DEL VIMINALE ROMA - Notizia Ansa dell11.12.2005 - Il Viminale ha confermato che ''e' stata eseguita sabato 'espulsione dal territorio nazionale dei sospetti terroristi Daki Mohamed (Marocco) e Gharsellaoui Mohamed Akremi (Tunisia) per motivi di sicurezza e di ordine pubblico''. Sul conto di Daki Mohamed, così come sul conto di Gharsellaoui Mohamed Akremi, "sono stati accumulati e valutati scrupolosamente gravi indizi ed elementi probatori non sufficienti alla magistratura per una sentenza di condanna, ma più che sufficienti al Ministro dell'interno per stabilirne la pericolosità ": lo ha detto lo stesso Ministro dell' Interno Giuseppe Pisanu, spiegando le ragioni dell' espulsione dall' Italia dei due stranieri, avvenuta ieri.
Il giudizio di pericolosità è stato formulato in
base all' articolo 3 del cosiddetto decreto Pisanu antiterrorismo, poi
convertito nella legge legge n°155 del 31/7/2005.
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COSA PREVEDE LA LEGGE IN RELAZIONE ALLE DUE ESPULSIONI ESPULSIONE DAKI: COSA PREVEDE L'ART. 3 DELLA LEGGE 155 - Notizia ANSA 11.12.2005 ROMA - Il marocchino Mohamed Daki (Marocco) e il tunisino Mohamed Akremi Gharsellaoui sono stati espulsi dal ministro dell' Interno Giuseppe Pisanu in base alla legge 155 del 2005 sulle ''misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale''. L' articolo 3 del provvedimento introduce nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo. In particolare, si prevede che il ministro dell’Interno o, su sua delega, il prefetto, può disporre ''l'espulsione dello straniero appartenente a una delle categorie di cui all' articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali''. Contro i decreti di espulsione ''è ammesso ricorso al Tar competente per territorio'', ma ''il ricorso giurisdizionale in nessun caso può sospendere l'esecuzione del provvedimento''. Inoltre, indica l' articolo, nei confronti dei provvedimenti di espulsione ''non è ammessa la sospensione dell' esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell' articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642''. |
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SECONDO L'AVVOCATO DIFENSORE E' STATA UNA RIVALSA TERRORISMO: DAKI ESPULSO; LEGALE, UNA RIVALSA MILANO - "Questo provvedimento, dato che c'é stata un'assoluzione, sa molto di rivalsa per quello che Daki ha dichiarato, e cioé di essere stato sottoposto a interrogatori illegali. Se volevano chiarire la vicenda non l'avrebbero espulso". Così l'avvocato Vainer Burani commenta l'espulsione dall'Italia, avvenuta ieri, di Mohammed Daki, il marocchino assolto il 28 novembre scorso in secondo grado a Milano dalle accuse di terrorismo internazionale e ricettazione di documenti falsi. Il difensore, che ha definito il provvedimento di espulsione "molto grave", ha spiegato che ieri mattina verso le 6 Daki è stato "prelevato" dalla Digos dal dormitorio della Caritas di Reggio Emilia, città dove il marocchino aveva l'obbligo di dimora e di firma, ed è stato portato all'aeroporto di Malpensa. Da qui Daki, secondo quanto riferito dall'avvocato, verso le 11 è stato imbarcato su un volo diretto a Casablanca, dove sarebbe giunto nel primo pomeriggio. Attorno alle 17 sarebbe stato trasferito in una caserma della polizia locale.. Segue su ANSA dell'11.12.2005 |
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LE ACCUSE CONTRO DAKI E I REATI COMMESSI ESPULSIONE DAKI: DALLE ACCUSE AL RIMPATRIO - Notizie ANSA 11.12.2005
MILANO - Mohammed Daki, 40 anni, marocchino,
espulso ieri dall'Italia, venne arrestato nell'aprile 2003 a Reggio Emilia
con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al terrorismo
internazionale. Avrebbe organizzato, in Italia insieme ad altri 'fratelli',
anch'essi arrestati, una cellula inserita in una organizzazione
terroristica internazionale il cui leader riconosciuto era Abu Mussab al
Zarkqawi.
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La sentenza così come è stata formulata dal giudice CLEMENTINA FORLEO IL 24.1.2005 Sostanzialmente riconfermata in secondo grado Ordinanza GIP di Milano 24.1.2005 N. 28491/04 R.G. N.R. N.5774/04 R.G. G.I.P. Tribunale di Milano Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANOII Giudice dr. Clementina Forleo, all'esito del giudizio abbreviato celebrato nel procedimento penale a margine indicato, nei confronti di: -DRISSI Noureddine, nato in Marocco il 29.3.1965 presente all’udienza detenuto presso la Casa Circondariale "San Vittore" di Milano difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe DE CARLO, viale Brianza, 32 Milano -HAMRAOUI Kamel Ben Mouldi, nato a Beja (Tunisia) il 21.10.1977 presente all'udienza
detenuto
presso la Casa Circondariale "San Vittore" di Milano difeso di fiducia
dall'Avv. Ilaria CREMA, via Bulloni, 12 del foro di IMPUTATI 1) del delitto p. e p. dall’art. 270 bis c.p., in quanto si associavano tra loro e con altre persone, tra cui Mohammed Tahir Hammid (già oggetto di sentenza definitiva di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), Trabelsi Mourad (imputato in separato procedimento pendente davanti all'A.G. di Brescia), El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, Ciise Maxamed Cabdullah, Mohamed Amin Mostafà, Abderrazak Mahjoub, Muhamed Majid alias Mullah Fouad, Housni Jamal alias Jamal Al Maghrebi (per i quali si procede separatamente davanti alla Corte d'Assise di Milano) Daki Mohammed, Toumi Ali Ben Sassi e Bouyahia Maher Ben Abdelaziz (per i quali si procede separatamente essendo gli stessi già giudicati in data odierna con il rito abbreviato) allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo intemazionale, in Italia ed all'estero, all'interno di un'organizzazione sovra-nazionale, localmente denominata con varie sigle (tra cui "Ansar Al Islam"), comunque operante sulla base di un complessivo programma criminoso, condiviso con similari organizzazioni attive in Europa, Nord Africa, Asia e Medio Oriente, contemplante: - preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro governi, forze militari, istituzioni, organizzazioni internazionali, cittadini civili ed altri obiettivi - ovunque collocati riconducibili agli Stati, occidentali e non, ritenuti "infedeli" e nemici; il tutto nel quadro di un progetto di "Jihad", intesa, secondo l'interpretazione della religione musulmana propria dell'associazione, nel senso di strategia violenta per l'affermazione dei principi "puri" di tale religione; - il favoreggiamento della immigrazione illegale in Italia e verso altri Stati dei militanti; - il procacciamento di documenti falsi di identità per i componenti dell'organizzazione; - il reclutamento di una pluralità di persone da inserire nell'associazione ed eventualmente inviare in campi di addestramento ubicati principalmente in Iraq; - l'invio dei militanti nelle "zone di guerra" a sostegno delle attività terroristiche ivi progettate ed eseguite contro il "nemico infedele"; - la raccolta dei finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi della organizzazione; - il proselitismo effettuato (anche nei luoghi di culto e di riunione siti in Milano, come la moschea di Via Quaranta ed un appartamento di Via Cilea n. 40) attraverso videocassette, audio-cassette, documenti propagandistici e sermoni incitanti al terrorismo ed al sacrificio personale in azioni suicide destinate a colpire il nemico "infedele"; - la predisposizione, comunque, di tutti mezzi necessari per l'attuazione del programma criminoso dell'associazione e per il sostegno ai "fratelli" ovunque operanti secondo il descritto programma. In particolare, operando nella associazione: - Muhammad Majid (alias Mullah Fouad), Abderrazak Madjoub, Ciise Maxamed Cabdullaah ed El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, con funzioni direttive ed organizzative (art. 270 bis, c. I c.p.) nell'ambito della cellula operante in Milano ed in altre zone del territorio italiano (Muhammad Majid e Ciise Maxamed Cabdullaah, in particolare, nel periodo della propria permanenza in Italia), nonché il Ciise Maxamed Cabdullaah anche a livello internazionale; condotta consistita per i primi tre anche nel fungere da raccordo tra i vertici dell'organizzazione transnazionale e l'attività dei membri della cellula italiana; per il quarto anche nel coordinare l'attività dei membri della cellula locale; per tutti nei coordinare l'approvvigionamento di documenti falsi; - Hamraoui Kamel Ben Mouldi e Drissi Noureddine, con funzioni organizzative (art. 270 bis, c. I c.p.) consistite nel coordinare l'attività dell'associazione in varie località del Nord Italia (tra cui, oltre Milano, anche Cremona e Parma) anche allo scopo di eludere le indagini delle competenti autorità concentratesi principalmente sull'attività svolta nella città di Milano, sede principale della cellula italiana; - Mohamed Amin Mostafa, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c. II c.p.), con condotta consistita nell'assicurare il necessario supporto per l'invio definitivo, in vista dei fini sopra indicati, di persone, documenti e denaro nel Kurdistan iracheno (in alcuni casi attraverso la Siria); - Daki Mohammed, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c. II c.p.), con condotta consistita nel dare ospitalità e nell'assicurare approvvigionamento di documenti falsi a membri dell'associazione (tra cui lo stesso Ciise Maxamed Cabdullaah); - Bouyahia Maher Ben Abdelaziz, quale semplice partecipe (art 270 bis, c. II c.pp), fungendo da raccordo in territorio turco (segnatamente nella città di Instanbul) tra i capi dell'organizzazione transnazionale e l'attività dei membri della cellula italiana; - Housni Jamal, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c. II c.p.), svolgendo la propria attività, secondo le direttive impartitegli da El Ayashi Radi Abd El Samie Ahou El Yazid, sia in territorio italiano che in territorio estero (recandosi, ad es., in Turchia presso il gruppo di Bouyahia Maher Ben Abdelaziz per recapitare loro materiale vario su ordine di El Ajyashi); - Toumi Ali, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c. II c.p.), provvedendo principalmente al reperimento di documenti falsi e di altro materiale logistico (computer, telefoni, etc.) necessari allo svolgimento dell'attività associativa. Associazione avente il suo principale centro operativo italiano in Milano, tuttora operante anche in altre località nel territorio italiano (oltre che all'estero) a partire almeno dal luglio 2001; (condotta degli imputati colpiti da provvedimento restrittivo esaurita all'atto della esecuzione del medesimo, se intervenuta). 2) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 12 commi 1 e 3 D.L.vo 286/1998 (ora modificato dalla L. 189/2002), in quanto, in concorso tra loro e con altre persone, tra cui Mohammed Tallir Hammid (già oggetto di sentenza definitiva di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), Trabeisi Monrad (imputato in separato procedimento davanti all'A.G. di Brescia), El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, Mohamed Amin Mostafa, Abderrazak Mahjoub, Muhamed Majid alias Mullah Fouad, Housni Jamal alias Jamal Al Maghrebi (per i quali si procede separatamente davanti alla Corte d'Assise di Milano) Toumi Ali Ben Sassi e Bouyahia Maher Ben Abdelaziz (per i quali si procede separatamente essendo gli stessi già giudicati in data odierna con il rito abbreviato), compivano, in violazione delle disposizioni di legge regolanti la materia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una pluralità di persone nel territorio dello Stato, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altri Stati del quale le suddette persone non erano cittadine o non avevano titolo di residenza permanente, con le condotte già descritte nei capi precedenti. In particolare, provvedevano anche a procurare documenti falsi a persone che arrivavano in Italia anche allo scopo di transitare, successivamente, in altri Stati (prevalentemente presso campi di addestramento in Iraq). Fatto aggravato dall'essere stato commesso da più di tre persone in concorso tra loro. Con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 1 L. 6.2.80 n. 15, avendo commesso i reati per finalità di terrorismo. Reati accertati o commessi in Milano ed in altre località nel territorio italiano dal luglio 2001 al novembre 2003 (condotta degli imputati colpiti da provvedimento restrittivo esaurita all'atto della esecuzione del medesimo, se intervenuta). conclusioni delle parti: II P.M. ha chiesto rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa. Nel merito ha chiesto la condanna degli imputati alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione e di euro 16.000,00 di multa, previa derubricazione del ruolo rivestito dai predetti nel reato di cui al capo a) in quello di partecipe. La difesa ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale di questa A.G. essendosi il fatto commesso in Cremona, con conseguente competenza dell'A.G. di Brescia ex art.51/3 bis c.p.. Nel merito la difesa di DRISSI ha chiesto sentenza di assoluzione perchè il fatto non costituisce reato o perchè l'imputato non lo ha commesso; in subordine ha chiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la difesa dell’HAMRAOUI ha chiesto sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputalo non lo ha commesso. Ha pronunciato la seguente SENTENZA art..22/3 c.p.p. ORDINANZA art.299/3 u.p. c.p.p. MOTIVI della DECISIONE
In data
29.3.2004,
a seguito di richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti di
Trabeisi Mourad in ordine ai medesimi reati di cui all'attuale Di seguito, in data 3.8.2004, perveniva richiesta di rinvio a giudizio concernente le posizioni degli altri imputati di cui all'attuale incriminazione (fatta eccezione per Mohammed Tahir Hammid per il quale era nel frattempo intervenuta sentenza ex art.444 c.p.p.), alcuni dei quali chiedevano procedersi con le forme del giudizio abbreviato. Tra quest'ultimi, gli imputati Drissi Noureddine e Hamroaui Kamel Ben Mouldi, risultati nel corso delle indagini in stretto contatto con il Trabelsi. I difensori dei due eccepivano preliminarmente l’incompetenza territoriale di questa A.G. in favore di quella bresciana, e questo giudice si riservava la decisione all'esito della discussione. Alla luce della riformulazione dell'imputazione rispetto a quella elevata in ordine alla posizione del Trabelsi, nonchè soprattutto in base alle indagini successivamente compiute - ed in particolare agli interrogatori resi da taluni coimputati ed imputati in procedimenti connessi nonchè agli atti acquisiti nel giudizio abbreviato ex art.441/5 c.p.p. - va confermata la competenza di detta A.G. in ordine al cd. gruppo cremonese, e dunque anche in ordine alle posizioni dei due attuali imputati Drissi e Hamraoui, ma va invece affermata la competenza di questa A.G. in ordine al cd. gruppo milanese, ossia alle posizioni degli altri imputati. Come infatti già evidenziato nel decreto di rinvio a giudizio emesso in data 29.9.2004 nei confronti degli imputati che non hanno optato per il rito speciale, dall’insieme degli atti processuali - peraltro di seguito integrati ex art.441/5 c.p.p. - emerge all'evidenza la pluralità di più "cellule" di matrice islamico-fondamentalista gravitanti in aree eversive operanti nel territorio nazionale e la sostanziale autonomia, anche nelle loro precipue finalità, delle stesse, e ciò pur in presenza di evidenti e necessari collegamenti tra le medesime ed altre, collaterali, stanziate all'estero. Sempre da detti atti emerge pure l'incentrarsi della "cellula" della quale facevano parte tutti gli altri imputati nel territorio milanese, in cui la stessa trovava appunto il suo epicentro logistico. Tale valutazione prescinde evidentemente dallo stanziamento dei singoli membri nel territorio dello Stato e si impernia necessariamente sulla base operativa dei gruppi in questione. Tanto si afferma in quanto sia i due curdi abitanti a Parma - Mohammed Tahir Hammid e Mohamed Amin Mostafà - pur nei loro appurati contatti con il gruppo cremonese ed in particolare con il Trabelsi, sia Daki Mohamed, domiciliato a Reggio Emilia, risulta operassero in stretto contatto con i membri dell'organizzazione stanziati in Milano, ed in particolare con l’E1 Ayashi, con il Nasr Osama, oltre che con il Mullah Fouad (nel periodo in cui quest'ultimo era stanziato in Italia), loro referenti primari. All'esito del giudizio abbreviato deve pertanto affermarsi la competenza dell'A.G. bresciana con riguardo alle posizioni degli imputati Drissi e Hamraoui, i quali peraltro risultano dagli stessi atti indagati presso tale A.G. in parallelo procedimento avente ad oggetto i medesimi titoli di reato, assorbenti le attuali incriminazioni. Va nondimeno evidenziato come all'esito del giudizio abbreviato, conclusosi per gli altri imputati con sentenza assolutoria dal reato di cui all'art.270 bis c.p., sulla base degli elementi di prova allo stato ed in questa sede utilizzabili, non possano al riguardo ritenersi persistenti i gravi indizi in ordine a tale reato neppure per il cd. gruppo cremonese, per la parte evidentemente concernente il presente procedimento come finora sviluppatosi. Ciò si precisa ai soli effetti del regime cautelare in atto nei confronti dei due imputati in questione, non detenuti nell'ambito del parallelo procedimento bresciano.
Sul punto
va innanzitutto rilevato come gli atti di causa debbano essere sfrondati
dagli atti affetti da inutilizzabilità patologica, ed innanzitutto dalle
cd. Lo stesso è a dirsi per gli atti compiuti all'estero e non assistiti dalle garanzie difensive che l'ordinamento interno pone ad imprescindibile fondamento dell'utilizzabilità di tali atti, ed in particolare alle audizioni di soggetti assunti come testimoni anziché come indagati in procedimenti all'evidenza connessi e dunque senza le dovute garanzie difensive. Ci si riferisce soprattutto alle audizioni di ex combattenti ristretti in Iraq, assunte dall'autorità norvegese ed acquisite dai nostri inquirenti in sede di rogatoria. Analoghi rilievi di inutilizzabilità processuale riguardano con altrettanta evidenza i dati provenienti dalle c.d. fonti aperte, ossia da informazioni giornalistiche o assunte per via telematica. Tanto premesso, può dirsi con margini di ragionevole certezza ed al di là delle reticenti dichiarazioni di taluni imputati, che entrambe le "cellule" in questione avevano come precipuo scopo il finanziamento, e più in generale il sostegno, di strutture di addestramento paramilitare site in zone mediorientali, presumibilmente stanziale nel nord dell'Iraq. A tal scopo, infatti, erano organizzati sia la raccolta e l'invio - attraverso canali ritenuti "sicuri" - di somme di denaro, sia l'arruolamento di volontari - tutti stranieri e tutti di matrice islamico-fondamentalista - da far giungere in dette zone evitando ogni possibile intoppo nelle loro trasferte, e dunque attraverso percorsi anch'essi ritenuti "sicuri" e con documenti: spesso contraffatti. L'attività delle "cellule" in questione, per quanto sempre risulta da detti atti, si colloca storicamente in concomitanza dell'attacco statunitense all'Iraq, avvenuto com'è noto nel marzo del 2003 ma notoriamente previsto come altamente probabile all'indomani del conflitto in Afghanistan, nel quale pure tali gruppi risultano essere stati attivi. Numerose conversazioni intercettate fanno peraltro riferimento a tale accanimento ed alla necessità di arginare il più possibile i prevedibili nefasti effetti, aiutando "fratelli" presenti nelle zone del conflitto, sia economicamente sia, appunto, rinforzando i contingenti armati attraverso l'invio di combattenti. Non risulta invece provato, nonostante gli encomiabili sforzi investigativi compiuti, che tali strutture paramilitari prevedessero la concreta programmazione di obiettivi trascendenti attività di guerriglia da innescare in detti o in altri prevedibili contesti bellici e dunque incasellabili nell'ambito delle attività di tipo terroristico di cui all’art.270 bis c.p. come novellato all'indomani dei noti e tragici fatti dell'11. 9.2001. La nozione di terrorismo, com'è noto, diverge da quella di eversione e come questa non è definita in via normativa, dovendosi dunque ricavare in via ermeneutica, sia sulla base del contenuto delle convenzioni internazionali sul punto, sia, soprattutto, riflettendo sulla "ratio" e sulla genesi della norma penale in questione. Emblematico sotto il primo profilo appare il tenore della Convenzione Globale dell'O.N.U. sul Terrorismo, progettata nel 1999, che all'art.18/2 prevede un'esimente in ordine alle sanzioni in essa previste, in forza della quale le stesse non riguardano le forze armate ed i gruppi armati o movimenti diversi dalla forze armate di uno Stato nella misura in cui si attengano alle norme del diritto internazionale umanitario. Proprio da tale normativa, ed in particolare da detta esimente, si ricava che le attività violente o di guerriglia poste in essere nell'ambito di contesti bellici, anche se poste in essere da parte di forze armate diverse da quelle istituzionali, non possono essere perseguite neppure sul piano del diritto internazionale, a meno che - ed ecco che in tal caso l'esimente in questione non opera - non venga violato il diritto internazionale umanitario. Da tale ultimo limite può ricavarsi dunque che le attività di tipo terroristico rilevanti e dunque perseguibili sul piano del diritto internazionale siano quelle dirette a seminare terrore indiscriminato verso la popolazione civile in nome di un credo ideologico e/o religioso, ponendosi dunque come delitti contro l'umanità. A confortare tale impostazione interviene la "ratio " della norma di cui all'art.27O bis c.p., com'è noto novellata a seguito dei noti e tragici fatti dell'11.9.2001. La modifica, che ha appunto esteso i1 rilievo penale dei fatti in tale norma già previsti anche ai casi in cui gli stessi fossero posti ai danni di uno Stato estero, voluta d'emergenza all'indomani; di tali fatti parallelamente ad analoghi interventi legislativi posti in essere in altri paesi, ha evidentemente perseguito la finalità di creare una sorta di diritto penale sovranazionale con il quale tutelare i singoli Stati da attentati terroristici di ampio spettro, speculari di strategie politiche autonome e risolutive. L'estendere tale tutela penale anche agli atti di guerriglia, per quanto violenti, posti in essere nell'ambito di conflitti bellici in atto in altri Stati ed a prescindere dall'obiettivo preso di mira, porterebbe inevitabilmente ad un'ingiustificata presa di posizione per una delle forze in campo, essendo peraltro notorio che nel conflitto bellico in questione, come in tutti i conflitti dell'era contemporanea, strumenti di altissima potenzialità offensiva sono stati innescati da tutte le forze in campo. Tanto premesso, va rilevato come in punto di fatto non può ritenersi provato, neppure in termini di gravità indiziaria, che le due "cellule" in questione, pu gravitando in aree notoriamente contrassegnale da propensioni al terrorismo, avessero obiettivi trascendenti quelli di guerriglia come sopra delineati. Al riguardo non può dirsi sufficiente a fondare l'ipotizzata responsabilità penale, la comune appartenenza a realtà eversive ed a strutture, quale quella denominata "Ansar Al Islam" - peraltro bombardata e distrutta nel corso di tale conflitto - dalla composizione tutt’altro che omogenea ed anzi alquanto articolata e complessa. Sotto tale ultimo profilo va evidenziato come la variegata gamma di posizioni tinte di matrice islamico-fondamentalista, confluenti nella menzionata struttura "Ansar Al Islam" sia stata delineata dal computato "collaboratore" Mohammed Tahir Hammid, il quale, pur nella evidente prospettiva di un trattamento sanzionatorio alquanto mite poi ottenuto ex art.444 c.p.p., ha infatti spiegato che tale formazione era alquanto eterogenea, facendo ad essa capo vari modi di intendere l'opposizione ai regimi! "nemici", pur nella comune e dunque omogenea matrice islamico-fondamentalista dei vari sostenitori e simpatizzanti. Le ultime dichiarazioni del predetto parlano al riguardo chiaro. Il Mohammed Tahir ha infatti riferito genericamente di "aver sentito dire" che "Ansar Al Islam" era "in contatta con Al Qaeda" e che aveva in progetto anche di utilizzare "kamikaze" per azioni di guerriglia all'interno dei confini iracheni, senza fornire alcun elemento di diretta cognizione al riguardo, e anzi significativamente aggiungendo che la svolta verso dette forme di violenza era oggetto di discussione tra i componenti dell'organizzazione, affermando altresì di essere un islamista moderato e di non condividere la deriva violenta di detta formazione. Ha inoltre aggiunto che alcuni dei suoi coimputati, quali l’El Ayashi, "si stavano avvicinando a detta organizzazione", così confermando dunque che gli stessi non vi erano organicamente inseriti. Sempre in ordine all'organizzazione "Ansar Al Islam", va poi evidenziato il tenore della documentazione sequestrata al suo vertice Mullah Krekar arrestato in Olanda e poi scarcerato ed espluso in Norvegia. In uno di tali atti concernente l'ideologia del gruppo e la sua matrice islamico-fondamentalista, si parla infatti di addestramenti militari al fine di affrontare "combattimenti sul fronte", nonché di "tunnel e cave" costruiti per difendersi dai "raid aerei soprattutto dopo gli ultimi bombardamenti sopra Tora Bora nel caso ci fossero degli attacchi dell'alleanza americana britannica". Il documento in questione si conclude con una chiosa per così dire "profetica". Si legge infatti: "Scrivo queste righe prima dell'attacco americano in Iraq e probabilmente anche noi verremo colpiti anche se stiamo prendendo delle misure protettive per le nostre trecento famiglie, alcuni si nascondono in Iran, ma anche lì hanno la vita dura e difficile... perche si presume che gli americani attaccheranno le città di Halja e Siruane che sono strategiche, e se queste città verranno liberate potremmo iniziare l'era dell'Emirato Islamico che opererebbe in associazione con l'organizzazione delle Nazioni Unte. E infine chiedo a Dio di darci la forza e la vittoria. Il vostro fratello Abu Sayed Kutub Fateh Krekar". Sia da tali elementi, sia dalle riportate dichiarazioni di Mohammed Tahir può dunque ricavarsi che "Ansar Al Islam" era strutturata come una vera e propria organizzazione combattente islamica, munita di una propria milizia addestrata appunto alla guerriglia e finanziata anche da gruppi stanziati in Europa ed evidentemente gravitanti nell'area del fondamentalismo islamico, senza perciò avere obiettivi di natura terroristica, probabilmente e verosimilmente propri solo di alcuni di suoi membri. E’ da evidenziarsi peraltro come dal riportato manoscritto a firma del Mullah Krekar era stata dallo stesso prevista la possibilità di un'istituzionalizzazione, addirittura nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'organizzazione in questione. Sempre sulle appurate finalità delle due "cellule" in questione vanno anche menzionate le dichiarazioni rese dall'imputato El Ayashi in data 29.7.2004, laddove lo stesso ammette di aver inviato combattenti in medioriente nel 2003 "per ragioni di Jahad", ossia "per opporsi agli invasori", in concomitanza appunto con l'attacco americano e per combattere contro lo stesso, e ciò attraverso il canale siriano gestito dal coimputato Mullah Fouad. In questo senso, a parere della scrivente, devono peraltro essere intese le più significative conversazioni intercettate. E' il caso del riferimento alla "grande bomba" che "sta arrivando" di cui alla conversazione telefonica intervenuta in data 11.3.2003 ore 11.40 tra l'attuale imputato Drissi e Trabeisi Mourad, evidentemente i due interlocutori riferendosi all'imminente attacco americano all'Iraq, com'è noto scoppiato proprio in quei giorni. Si pensi ancora alla "maledizione" di cui alla conversazione intervenuta in data 1.4.2003 tra l’E1 Ayashi e Ciise Mahamed all'interno della camera di sicurezza della locale Questura, e il chiaro riferimento alla ormai intervenuta guerra all'Iraq ed alla posizione al riguardo assunta dal governo italiano, con commenti all'evidenza tutt'altro che inequivocabilmente riferibili ad attività di tipo terroristico in concreto programmate. Altra conversazione emblematica in tal senso quella intervenuta in data 30.3.2003 ore 20.41, ossia ad attacco americano già avvenuto, tra il citato El Ayashi e l'attuale imputato Hamraoui, nel corso della quale quest'ultimo comunica che il Trabelsi, sentiti altri personaggi di spicco del gruppo, avrebbe deciso che "non hanno bisogno di uomini lì, hanno bisogno di uomini qui", precisando lo stesso che "metà degli uomini cercano finanziamenti, metà restano qui", all'evidenza riferendosi, quanto agli nomini che restano "qui", ai finanziatori di quei combattimenti. Lo stesso è a dirsi per la conversazione intervenuta tra il Mullah Fouad e l’El Ayashi sempre in data 30.3.2003, nel corso della quale il primo richiede l'invio di combattenti adeguatamente addestrati, di "gente che colpisca il ferro", sollecitando l'interlocutore a cercare anche "quelli che stavano in jaban", alludendo secondo la prospettazione accusatoria (mai il riferimento appare in verità alquanto ambiguo) all'invio di uomini disposti, comunque sempre in quel contesto, al diretto sacrificio umano. Non risulta inoltre da alcun atto degno di rilievo processuale che le due "cellule" in questione fossero legate all'organizzazione "Al Tawid" della quale sarebbe vertice il noto terrorista Al Zarqawi. Sotto tale profilo va evidenzialo come l'utenza telefonica asseritamente in uso a quest'ultimo personaggio fosse tutt’altro che corrispondente (ed anzi differente per ben cinque cifre) a quella che nella conversazione del 9.3.2003 intercorsa tra l’E1 Ayashi e i due curdi residenti a Parma, viene indicata come in uso al MullahFouad. Neppure risultano legami penalmente rilevanti di tali gruppi con quelli, pur della stessa matrice ideologica, responsabili di attacchi di pacifica natura terroristica, non potendo al riguardo farsi leva sulla presunta analogia della "potenziale progettualità operativa degli spostamenti di uomini e di risorse" nè tanto meno sulla asserita "circolarità di rapporti" tra soggetti gravitanti nei medesimi ambienti eversivi, e dunque sui loro rapporti di conoscenza o di pregressa frequentazione. Ad incidere sulle esposte considerazioni non può neppure invocarsi la circostanza in base alla quale gli imputati non erano di nazionalità irachena e dunque non avrebbero potuto legittimamente battersi in guerra contro il "nemico" americano. E' evidente infatti come la scriminante prevista dalla citata convenzione riguardi le forze belligeranti facenti parte delle opposte fazioni in lotta, a prescindere dalla nazionalità dei singoli individui combattenti qualora accomunati da un'unica matrice strategico-ideologica. Rimarranno perciò da appurare, nel futuro corso del procedimento bresciano, sia i legami penalmente rilevanti tra i due attuali imputati e gli altri imputati di quel procedimento, sia d'altro canto le eventuali attività terroristiche da tale "cellula" in concreto programmate. A tal ultimo riguardo non può non rilevarsi come gli atti del procedimento bresciano acquisiti ex art.441/5 c.p.p. e concernenti l'audizione in incidente probatorio del "collaboratore" Zouaoi Chokri, finiscano in ultima analisi per avallare tale valutazione. Le dichiarazioni del predetto relative a presunti attentati da commettere sul territorio italiano, appaiono infatti fondate su deduzioni dallo stesso ricavate da discorsi in linguaggio criptico asseritamente tenuti in sua presenza di soggetti assolutamente estranei al presente procedimento. D'altra parte, come affermato dal P.M. in udienza, va evidenziato come le dichiarazioni che tale "collaboratore" avrebbe reso nell’ambito di altro procedimento milanese e di cui vi è traccia in detto atto, non riguarderebbero le due "cellule" in questione. Quanto sopra, si ripete, lungi dall'anticipare valutazioni di merito non certo spettanti alla scrivente in ordine alla posizione dei due predetti, vale solo ai fini della revoca della misura cautelare in atto nei confronti degli stessi nell'ambito del presente procedimento in ordine al reato associativo loro contestato. Per tali motivi, il reato di cui all'art.12 d.lvo 286/1998 andrà liberato dalla circostanza aggravante di cui all’art.1 l.15/1980. P.Q.M. visto l'art. 22/3 c.p.p. DICHIARA la propria incompetenza per territorio ed ORDINA l'immediata trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Brescia, anche per gli adempimenti connessi alla rinnovazione della misura cautelare in atto come di seguito limitata; visto l'art.299/3 u.p. c.p.p. REVOCA la misura cautelare in atto nei confronti dei due imputati, per sopravvenuta carenza di gravi indizi in ordine al reato di cui al capo 1), ed escludendo dal reato di cui al capo 2), l'aggravante di cui all'art.1 l.15/1980, sempre per sopravvenute, carenza di gravi indizi al riguardo). ORDINAla formale scarcerazione degli stessi limitatamente a tali ipotesi. Milano, 24.1.2005 Il Cancelliere Il Giudice Irma Di Stefano dr. Clementina Forleo DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 24 Gennaio 2005. |
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chi è il
personaggio - Pericoloso per tutti, non per
i magistati Nel
febbraio di quest’anno il ministro dell'Interno Pisanu aveva emesso la sua
sentenza: «Mohamed Daki appartiene a un'organizzazione fondamentalista
islamica collegata al gruppo di al Zarqawi». In altre parole secondo il
Viminale si trattava di un terrorista. Sempre a febbraio, il giorno dopo
la scarcerazione del marocchino (assolto dal gup Clementina Forleo
dall'accusa di terrorismo internazionale), il Viminale con una nota aveva
spiegato perché Daki sarebbe pericoloso e avrebbe dovuto essere espulso
dall'Italia: «All'inizio del 2002 questo signore è stato oggetto di
un'indagine avviata tra Parma e Milano, la quale ha accertato che egli
appartiene a un'organizzazione fondamentalista». La nota del ministero
proseguiva indicando che indagini successive a livello internazionale
avevano «fatto emergere il coinvolgimento di Daki nell'organizzazione
fondamentalista islamica che fa capo a Mohamed Atta, l'egiziano ritenuto
responsabile della strage dell'11 settembre». Ma il Ministero dell’Interno
proseguiva oltre: «È emerso, inoltre, che il signor Ramzi Bin al Shibh,
responsabile del coordinamento dei finanziamenti dei terroristi dell'11
settembre, era in contatto con questo signor Daki, del quale utilizzava il
recapito di Amburgo per spedirvi la propria corrispondenza». Subito dopo
essere uscito dal carcere Daki aveva ribadito la sua versione dei fatti,
ammettendo alcuni dettagli sulla sua vita, messa sotto la lente
d’ingrandimento dagli investigatori, ma smentendo ogni rapporto con le
organizzazioni terroristiche. «Non ho mai conosciuto Mohamed Atta. Ramzi
Bin al Shibh l'ho incontrato un paio di volte nella moschea di Amburgo,
come tanti altri fedeli. Un giorno mi chiese di utilizzare il mio
indirizzo per il recapito della posta. Tutto qui». Risultano anche
contatti telefonici con Mera'i, egli pure sotto la lente degli
investigatori: «Sì, ma non l'ho neanche mai visto. Dalle intercettazioni
si capisce che non ci conoscevamo di persona». |
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